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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef di una percentuale delle spese sostenute.

Tra gli interventi per i quali è possibile ottenere questa tipologia di incentivo vi è la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
Per usufruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.

L’importo massimo di spesa per cui è fruibile la detrazione fiscale è di 96.000 € per ogni unità immobiliare.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Altre agevolazioni sono state introdotte negli anni. Tra queste, per esempio, la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale.
E ancora, le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.

Dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Questa comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
La trasmissione delle informazioni riguarda solo gli interventi che comportano un risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
Il termine ultimo per la comunicazione all’Enea è di 90 giorno dalla data di fine lavori; se tale data è antecedente al 31 marzo 2019, il termine decorre da quest’utlima, data di messa on line del sito su cui effettuare la dichiarazione.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione N.46/E del 18 Aprile 2019, il mancato invio non impedisce, tuttavia, di accedere allo sgravio.

Per ogni approfondimento: Guida Ristrutturazioni Edilizie – Agenzia delle Entrate


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Cristiano Venturi | soluzioni@solaresociale.it

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